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Sez. 2, Sentenza n. 276 del 29/01/1973 (Rv. 362147 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1973-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362147-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

La delazione del giuramento suppletorio e demandata al potere discrezionale del giudice di merito, al quale soltanto spetta di decidere se ne ricorre la opportunita e di valutare, con insindacabile apprezzamento di fatto, le risultanze istruttorie al fine di stabilire quale delle due parti abbia fornito maggiori e piu attendibili elementi di prova in ordine al proprio assunto. (Conf 2385/71, mass n 353324).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)