diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2385 del 21/07/1971 (Rv. 353324 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DA PARTE DEL GIUDICE - POTERE DISCREZIONALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353324-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DA PARTE DEL GIUDICE - POTERE DISCREZIONALE - CONDIZIONI.*

La delazione del giuramento suppletorio e demandato al potere discrezionale del giudice di merito, al quale soltanto spetta di decidere se ne ricorre la opportunita e di valutare, con insindacabile apprezzamento di fatto, le risultanze istruttorie al fine di stabilire quale delle due parti abbia fornito maggiori e piu attendibili elementi di prova in ordine al proprio assunto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)