Sez. 1, Sentenza n. 345 del 13/01/1993 (Rv. 480249 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Ospedali, ambulatori ed istituti di cura - In genere | Costituzione di un ente ospedaliero mediante distacco di ospedale da ente pubblico - Successione a titolo particolare dell'ente ospedaliero - Individuazione dei rapporti giuridici costituenti il patrimonio del nuovo ente - Disciplina.
Igiene e sanità pubblica - Ospedali, ambulatori ed istituti di cura - In genere
Il provvedimento amministrativo con cui, in attuazione della legge n. 132 del 1968, viene costituito un ente ospedaliero mediante distacco di un ospedale da un altro ente pubblico - nella specie I.N.P.S. -, che rimane in vita con scopi più ristretti, ha carattere costitutivo e comporta non una successione universale tra enti pubblici (non estinguendosi l'ente dapprima titolare dell'ospedale), ma un'ipotesi di successione a titolo particolare, disciplinata, quanto all'individuazione dei rapporti giuridici costituenti il patrimonio del nuovo ente, dall'art. 5, quarto comma, della citata legge.
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 3, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 4, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)