Sez. 5 - , Sentenza n. 4835 del 15/02/2022 (Rv. 663910 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Vendita di beni immobili all’asta da parte del Comune ex art. 73, lett. d) del r.d. n. 827 del 1924 - Imponibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE
In tema di IVA, la vendita compiuta da un comune, mediante l'asta di cui all'art. 73, lett. d), del
comune stesso aveva ceduto l'area affinché fosse destinata alla realizzazione di interventi di edilizia economica e popolare, è imponibile qualora l'ente pubblico cedente abbia organizzato mezzi simili a quelli utilizzati da un produttore o da un commerciante, la proprietà sia stata effettivamente trasferita e ne sia stato incassato il controvalore.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 73 lett. D, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)