Sez. 1, Sentenza n. 3679 del 22/06/1998 Cc. (dep. 13/08/1998) Rv. 211272 - 01
PENA - IN GENERE | Sanzioni sostitutive - Inosservanza delle prescrizioni - Conseguenze - Ripristino della pena detentiva sostituita - Esclusione - Conversione della parte restante della sanzione sostitutiva nella originaria pena detentiva - Necessità - Fattispecie.
PENA - IN GENERE
Allorché la persona nei cui confronti la pena detentiva sia stata sostituita a norma dell'art. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981 non ottemperi alle prescrizioni impostale con la sanzione sostitutiva, l'unica sanzione prevista dall'ordinamento è quella della conversione della restante parte della pena nella pena detentiva sostituita, non essendo consentita la reintegrazione dell'originaria pena detentiva inflitta, che comporterebbe una duplicazione di sanzioni per lo stesso fatto, né essendo possibile un'applicazione analogica delle disposizioni dettate in tema di misure alternative alla detenzione, con le quali le sanzioni sostitutive non possono essere confuse. (Fattispecie in tema di libertà controllata, convertita, con efficacia "ex tunc", nella pena detentiva originariamente inflitta, pur avendo il condannato già espiato parzialmente la sanzione sostitutiva).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)