Sez. 5, Sentenza n. 10143 del 25/01/2005 Cc. (dep. 15/03/2005) Rv. 230918 - 01
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - SPESE | Liquidazione delle spese - Obbligo del giudice di specificare le singole voci - Sussistenza.
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - SPESE
Il giudice nel liquidare le spese alla parte civile è tenuto ad indicare le singole voci, distinguendo tra onorari, competenze e spese, per consentire alle parti di sindacare il rispetto dei minimi e massimi tariffari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)