Sez. L, Sentenza n. 11089 del 23/12/1994 (Rv. 489381 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI | Notificazione - Esecuzione alla parte personalmente e non al procuratore costituito - Nullità - Sanatoria - Condizioni - Conoscenza dell'irritualità della notifica appresa dall'appellante dalla costituzione della controparte - Deduzione della nullità nell'udienza di discussione - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI
La nullità della notificazione della sentenza fatta alla parte personalmente e non al procuratore della stessa non rientra nel novero di quelle insanabili previste dall'art. 158 cod. proc. civ. e resta sanata, per effetto dell'art. 157 cod. proc. civ., se non fatta valere nella prima istanza successiva alla notizia dell'atto viziato, senza che in difetto di tale iniziativa della parte essa possa esser rilevata d'ufficio dal giudice. Nel giudizio d'appello celebrato con il rito del lavoro, ove l'appellante abbia avuto conoscenza della irritualità della notifica solo per effetto della costituzione della controparte, la nullità deve esser fatta valere nella udienza di discussione ex art. 437 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)