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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19714 del 08/08/2017 (Rv. 645356 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Nullità della notifica della sentenza ai fini dell'impugnazione nel termine breve – Rilievo di parte – Appellante che venga a conoscenza della notifica con la costituzione di controparte – Rilievo nella prima difesa – Necessità – Mancanza – Sanatoria.
Stato
decisa il 2017-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645356-02

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

La nullità della notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, non rientra nel novero di quelle insanabili previste dall'art. 158 c.p.c., e resta sanata, per effetto dell'art. 157 c.p.c., se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva all'atto viziato o alla notizia di esso, senza che in difetto di tale iniziativa della parte essa possa esser rilevata d'ufficio dal giudice; pertanto, nell'ipotesi in cui l'appellante venga a conoscenza della notificazione solo per effetto di eccezione che la controparte sollevi e documenti al momento della sua rituale costituzione, egli ne riceve “notizia” ai sensi del citato art. 157, comma 2, c.p.c. e deve sollevare la relativa eccezione nella prima difesa successiva, verificandosi, in mancanza, sanatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)