Sez. 1 - , Ordinanza n. 23980 del 02/08/2022 (Rv. 665526 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | "Start up" innovativa - Termine di esenzione dalla fallibilitĂ - Decorrenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il termine quinquennale di non assoggettabilitĂ della "start up" innovativa a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della l. n. 3 del 2012 e succ. mod., ai sensi dell'art. 31 del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012, decorre dalla data di costituzione della societĂ , e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l'iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese, a norma dell'art. 25 del predetto decreto.
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 31, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)