Sez. 1 - , Ordinanza n. 21152 del 04/07/2022 (Rv. 665156 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | “Start up” innovativa - Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese - Valore dichiarativo - Autocertificazione del legale rappresentante - Presunzione di veridicità - Insussistenza - Sindacato giudiziale dell’effettivo e concreto possesso dei requisiti - Fondamento - Fallibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
L'iscrizione di una società quale "start-up" innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per riconoscere la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell'art. 31 del d.l. citato, essendo richiesto anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di "start-up" innovativa.
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 25, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 31, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)