Sez. 6, Sentenza n. 2941 del 18/12/1985 Ud. (dep. 04/03/1988) Rv. 177804 - 01
GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - LIMITI E CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - LIMITI E CONDIZIONI.*
L'atto amministrativo, sempre che sia lesivo di diritti soggettivi, può essere oggetto di Sindacato incidentale del giudice penale solo se è giuridicamente inesistente, per carenza assoluta di potere da parte dell'organo che lo ha emesso, o è frutto di attività criminale del soggetto pubblico che lo rilascia o del soggetto privato che lo consegue, onde non è riferibile oggettivamente alla sfera del lecito giuridico, al di là della quale non è consentito operare ai pubblici poteri. (fattispecie in tema di reati edilizi). (V mass n 176684, sez. Terza, n. 9956/87; (V mass n 176304, sez. Un., n. 3/87).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)