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Sez. 3, Sentenza n. 9956 del 06/07/1987 Ud. (dep. 17/09/1987) Rv. 176684 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - CONCESSIONE ILLEGITTIMA - REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETT. B) LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONCESSIONE FRUTTO DI ATTIVITÀ CRIMINOSA DEL SOGGETTO PUBBLICO CHE LA RILASCIA O DI QUELLO PRIVATO CHE LA CONSEGUE - REATO - SUSSISTENZA - GIUDICE - POTERI DI CONTROLLO SULLA CONCESSIONE - LIMITI DERIVANTI DAL PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI POTERI.*
Stato
decisa il 1987-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176684-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - CONCESSIONE ILLEGITTIMA - REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETT. B) LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONCESSIONE FRUTTO DI ATTIVITÀ CRIMINOSA DEL SOGGETTO PUBBLICO CHE LA RILASCIA O DI QUELLO PRIVATO CHE LA CONSEGUE - REATO - SUSSISTENZA - GIUDICE - POTERI DI CONTROLLO SULLA CONCESSIONE - LIMITI DERIVANTI DAL PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI POTERI.*

In presenza di una formale concessione edilizia, il giudice ordinario - fatto salvo il caso di provvedimento costituente frutto di attività criminosa del soggetto pubblico che lo rilascia o del soggetto privato che lo consegna e, quindi, non riferibile, come tale, alla sfera della pubblica amministrazione - deve limitarsi a controllarne l'esistenza giuridica sulla base della sua esteriorità formale e della sua provenienza dall'organo legittimato ad emetterlo, senza in alcun modo poterne sindacare la legittimità sostanziale, dato che, altrimenti, vi sarebbe violazione del principio della divisione dei poteri con attribuzione, al giudice ordinario, di un potere e di una ingerenza esterna sull'attività amministrativa e, quindi, l'Esercizio di una attività gestionale che dalla legge è, invece, demandata in esclusiva ad altro potere dello stato. (Conf mass n 175115).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)