Sez. 3, Sentenza n. 10758 del 14/10/1991 (Rv. 474189 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Recesso del locatore - Casi - Necessità del locatore | Disciplina ex art. 1 bis della legge n. 93 del 1979 - Riferibilità ai rapporti in corso all'entrata in vigore della legge.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Recesso del locatore - Casi - Necessità del locatore
La disposizione di cui all'art. 1 bis della legge 31 marzo 1979 n. 93, che, modificando l'art. 73 della legge sull'equo canone, richiede la necessità del locatore quale motivo legittimante il recesso dal contratto di locazione di immobile urbano adibito per uso non abitativo, si riferisce solo ai rapporti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della legge sull'equo canone, che sono appunto soggetti alla norma del citato articolo 73, e non anche ai rapporti sorti dopo l'entrata in vigore della predetta legge, per i quali la facoltà del locatore di negare la rinnovazione dopo la prima scadenza è regolata dall'art. 29, non modificata dalla citata disposizione dell'art. 1 bis.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)