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Sez. 3, Sentenza n. 3820 del 01/04/1995 (Rv. 491568 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI INTERESSE TURISTICO, PROFESSIONALI | Attività già esercitata dal locatore o dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta in altro locale - Trasferimento - Inidoneità di detto locale, aggravio di spese o sviamento di clientela a causa del trasferimento - Impedimento al diniego - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491568-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI INTERESSE TURISTICO, PROFESSIONALI

Mentre nei contratti di locazione ad uso non abitativo in corso alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 è applicabile la disposizione dell'art. 73 della legge medesima (come modificato dall'art. 1 bis della legge 31 marzo 1979 n. 93) il quale richiede la necessità del locatore quale motivo legittimante il recesso dal contratto di locazione, nei contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della anzidetta legge n. 392 del 1978 trovano applicazione gli artt. 28 e 29 della legge stessa i quali non richiedono la necessità ma soltanto la seria intenzione del locatore di servirsi dell'immobile per uno degli scopi indicati dall'art. 29 suddetto. Pertanto allorché il motivo di diniego di rinnovazione sia quello di destinare l'immobile per il trasferimento di una delle attività indicate nell'art. 27 della medesima legge, già esercitata dal locatore o dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta, in altro locale, il diniego non presuppone la inidoneità di questo locale né può essere impedito dalla circostanza che il trasferimento comporterebbe un aggravio di spese o lo sviamento della clientela.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1978 num. 93 art. 1 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)