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Sez. 3, Sentenza n. 2103 del 27/02/1987 (Rv. 451345 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI ESPERIBILI - INDIVIDUAZIONE - RILEVANZA ESCLUSIVA DELLA QUALIFICAZIONE DATA ALLA CONTROVERSIA DELLA SENTENZA - ERRONEITÀ DELLA QUALIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451345-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI ESPERIBILI - INDIVIDUAZIONE - RILEVANZA ESCLUSIVA DELLA QUALIFICAZIONE DATA ALLA CONTROVERSIA DELLA SENTENZA - ERRONEITÀ DELLA QUALIFICAZIONE - IRRILEVANZA.*

Al fine dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza resa in Sede di opposizione per contestazioni inerenti al processo esecutivo, rileva esclusivamente la qualificazione data alla controversia della sentenza stessa, ancorché eventualmente erronea. Pertanto, la sentenza pronunciata in esito a procedimento espressamente definito come opposizione all'esecuzione, in quanto appellabile, non è impugnabile direttamente con ricorso per Cassazione ex art. 111 cost.. (Conf 165/81, mass n 410565; (Conf 5096/78, mass n 394854).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)