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Sez. 3, Sentenza n. 9696 del 16/11/1994 (Rv. 488662 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Sentenza del giudice dell'esecuzione - Qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi - Mezzo di impugnazione - Ricorso per cassazione - Contestazione di tale qualificazione da parte del ricorrente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488662-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'"apparenza", cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione data dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza e dalla qualificazione fornita dall'attore o dalla parte impugnante. Conseguentemente è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il giudice dell'esecuzione abbia qualificato un'opposizione non come opposizione all'esecuzione, ma come opposizione agli atti esecutivi, ancorché il ricorrente basi la sua opposizione sulla contestazione della qualificazione compiuta nella sentenza impugnata (nella specie da tale qualificazione derivava l'inammissibilità, per tardività, dell'opposizione stessa; la suprema corte, verificata l'esattezza della qualificazione compiuta dal giudice di merito, ha rigettato il ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)