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Sez. 3, Sentenza n. 10422 del 20/05/2016 (Rv. 640064 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Servizio ferroviario - Colpa presunta ex art. 2050 c.c. - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640064-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

La presunzione di colpa per l'esercizio d'attività pericolosa di cui all'art. 2050 c.c., con riguardo allo svolgimento del servizio ferroviario, va riconosciuta quando il danno che ne derivi si ricolleghi ad uno specifico aspetto o momento del servizio stesso, il quale presenti connotati di pericolosità eccedenti il livello normale del rischio, sì da richiedere particolari cautele preventive. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato la pericolosità, in concreto, del servizio nella mancata preventiva comunicazione, all'addetta al passaggio al livello ove ebbe luogo la collisione tra un convoglio ferroviario ed un'autovettura, del transito di altro convoglio straordinario, nonché nel carattere "aperto" del sistema di comunicazione radio tra gli operatori ferroviari, tale da indurre tale addetta - ascoltando la conversazione tra i colleghi preposti alla gestione di passaggi a livello "a monte" di quello teatro del sinistro, che discutevano del ritardo con cui viaggiava il predetto convoglio straordinario - a ritenere, erroneamente, che la segnalazione riguardasse il treno di cui attendeva l'arrivo, tanto da alzare le sbarre per consentire il passaggio delle vetture).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)