Sez. 3, Sentenza n. 5971 del 18/03/2005 (Rv. 580861 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Responsabilità' aerea per lo svolgimento del servizio aereo - Configurabilità al di fuori della ipotesi di pericolosità presunta ex art. 2050 cod. civ. - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
Con riguardo allo svolgimento del servizio aereo mediante elicotteri da parte di una ditta specializzata, l'applicabilità dell'art. 2050 cod. civ., sulla presunzione di responsabilità per l'esercizio d'attività pericolosa, va riconosciuta quando il danno che ne derivi si ricolleghi ad uno specifico aspetto o momento del servizio stesso, il quale presenti connotati di pericolosità in quanto non rientri nella normalità delle condizioni previste, in osservanza dei piani di volo, di condizioni di sicurezza o d'ordinarie condizioni atmosferiche, ma, eccedendo il livello normale del rischio, richieda particolari cautele preventive. (Nella specie, sussistendo il rapporto di preposizione tra società convenuta e pilota del velivolo, ancorchè sulla base di rapporto di tipo collaborativo e non di lavoro subordinato, la S. C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'applicabilità della normativa sul contratto di trasporto aereo e ritenuto pericoloso l'attività svolta dal pilota dell'elicottero, inabissatosi mentre effettuava evoluzioni a bassa quota sul mare, pure in presenza di raffiche di vento e di una regata velica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1 com. 2, Cod. Navig. art. 878, Cod. Navig. art. 949
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)