Sez. 1, Sentenza n. 2649 del 21/11/1988 Cc. (dep. 15/12/1988) Rv. 179987 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - VALUTAZIONE DEI SOLI PRECEDENTI PENALI - ILLEGITTIMITÀ.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - VALUTAZIONE DEI SOLI PRECEDENTI PENALI - ILLEGITTIMITÀ.*
In tema di applicazione di misura di prevenzione i soli precedenti penali non sono idonei a dimostrare la pericolosità attuale del destinatario della misura stessa. Infatti, i precedenti penali riguardano il vissuto del soggetto e cioè il suo passato, mentre il giudizio attribuito al giudice ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione è essenzialmente sintomatico e tiene conto della pericolosità attuale del soggetto e non certamente di quella da lui dimostrata in passato attraverso la commissione di reati, tanto più quando questi ultimi abbiano formato oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria ed i relativi giudizi si siano conclusi con la condanna dell'imputato e presumibilmente con la sottoposizione di lui al trattamento penitenziario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)