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Sez. 1, Sentenza n. 487 del 26/02/1990 Cc. (dep. 14/03/1990) Rv. 183673 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO - ELEMENTI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183673-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE - GIUDIZIO - ELEMENTI DI VALUTAZIONE.*

La pericolosità sociale necessaria per l'applicazione delle misure di prevenzione si desume dall'esame dell'intera personalità del soggetto e può scaturire anche da situazioni che giustifichino sospetti e presunzioni purché gli uni e gli altri siano fondati su elementi specifici. Tali possono considerarsi, in un giudizio che è di carattere chiaramente indiziario, i precedenti penali, le recenti denunzie per gravi reati, il tenore di vita del prevenuto, la compagnia di pregiudicati ed altre concrete manifestazioni contrastanti con la sicurezza pubblica. Ne consegue che il convincimento del giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto è ampiamente discrezionale e che la motivazione del relativo decreto può fondarsi anche esclusivamente sulle informazioni fornite dall'autorità di P.S. purché queste non contrastino con gli elementi risultanti dagli Atti o con le prove addotte dalla difesa. In tale prospettiva, i precedenti giudiziari, anche se negativi, possono essere utilizzati quali manifestazioni della personalità del soggetto, utili ai fini di un globale giudizio di pericolosità, specie se poi collegati ad altre imputazioni della stessa indole. (V mass n 179987; (V mass n 178657, ed ivi citate; (V mass n 175701, ed ivi citate; (V mass n 175688).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)