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Sez. 5, Sentenza n. 26513 del 17/12/2014 (Rv. 633910 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Ex art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente "ratione temporis" - Diritto al rimborso dell'eccedenza IVA - Esigibilità - Prescrizione decennale - Decorrenza.
Stato
decisa il 2014-12-17
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633910-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo introdotto dal d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con legge 26 giugno 1990, n. 165, i rimborsi dell'eccedenza IVA sono eseguiti, su richiesta del contribuente, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, sicché da tale ulteriore scadenza decorre la prescrizione decennale del diritto al rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 CORTE COST., Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)