Sez. 5, Sentenza n. 4597 del 25/02/2010 (Rv. 611854 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Richiesta di rimborso accelerato - Mancata prestazione delle garanzie - Conseguenze - Termine di prescrizione - Decorrenza - Esclusione - Diritto al rimborso in via ordinaria - Configurabilità - Termine di prescrizione - Decorrenza dal ventisettesimo mese dalla presentazione dell'istanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborso dell'IVA, qualora il contribuente abbia optato per la procedura prevista dall'art. 38-bis, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo, applicabile "ratione temporis", introdotto dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24), la mancata prestazione delle prescritte garanzie impedisce l'insorgenza del diritto al rimborso accelerato, escludendo pertanto la decorrenza del relativo termine di prescrizione, ma non incide sul diritto del contribuente al rimborso in via ordinaria, ai sensi del primo comma dell'art. 38-bis cit., il quale, prevedendo a favore dell'Amministrazione finanziaria un termine di ventisette mesi per l'effettuazione del rimborso, comporta lo spostamento in avanti dell'esigibilità del credito, e quindi dell'inizio del decorso della prescrizione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)