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Sez. 2, Sentenza n. 2006 del 28/07/1967 (Rv. 329045 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - PRESUPPOSTO - PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA DI REVOCAZIONE IN PENDENZA DEL TERMINE PER PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1967-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329045-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - PRESUPPOSTO - PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA DI REVOCAZIONE IN PENDENZA DEL TERMINE PER PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE - SUFFICIENZA.*

Ai sensi dell'art. 398 cod. proc. civ., per il quale la proposizione dell'istanza di revocazione sospende il termine per la proposizione del ricorso per Cassazione, non puo ritenersi che detto effetto sospensivo sia subordinato a una valida proposizione della domanda, essendo all'uopo solo necessario che questa sia proposta nel termine fissato per proporre ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)