Sez. U, Ordinanza n. 251 del 25/03/1988 (Rv. 458300 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ E VALIDITÀ DELL'ISTANZA DI REVOCAZIONE - ININFLUENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ E VALIDITÀ DELL'ISTANZA DI REVOCAZIONE - ININFLUENZA.*
La sospensione ex art. 398, quarto comma cod. proc. civ., essendo funzionale allo scopo di coordinare l'istanza di revocazione ed il ricorso per Cassazione avverso la medesima sentenza attraverso un rapporto di successione temporale imposto da esigenze di logica giuridica, ha carattere oggettivo e comporta che l'effetto sospensivo si produca in modo automatico indipendentemente dall'ammissibilità e dalla validità dell'istanza di revocazione. Detto principio opera anche nelle ipotesi in cui per essere già stato proposto il ricorso per Cassazione la sospensione incida sul procedimento relativo, salve restando le sanzioni di cui agli artt. 86 e 96 cod. proc. civ. eventualmente applicabili nell'ipotesi di proposizione dell'istanza di revocazione a scopi puramente defatigatori. (V 4870/83, mass n 429761; (Conf 807/68, mass n 332078; (Conf 2006/67, mass n 329045).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)