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Sez. U, Sentenza n. 9166 del 09/04/2008 (Rv. 602477 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Praticante avvocato - Sanzione disciplinare della sospensione dalla pratica e dall'eventuale esercizio del patrocinio - Sospensione dell'avvocato dall'esercizio della professione - Identità - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602477-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

L'ordinamento disciplinare della professione forense - come si desume dal rinvio contenuto nell'art. 58 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, oltre che dalla funzione della pratica forense - è unitario e si applica tanto agli avvocati quanto ai praticanti avvocati; ne consegue che la sanzione della sospensione applicabile ai praticanti, pur trovando attuazione attraverso la differente modalità della sospensione dalla pratica e dall'eventuale esercizio del patrocinio, non è diversa dalla sospensione dall'esercizio della professione prevista per gli avvocati e può essere scontata anche dopo l'iscrizione del professionista nell'albo degli avvocati.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 57, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 58, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 40, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)