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Sez. 5, Sentenza n. 5032 del 17/03/1995 Ud. (dep. 04/05/1995) Rv. 201318 - 01

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere | Atti dispositivi senza contropartita - Compiuti da un amministratore a favore di società dello stesso gruppo - Bancarotta per distrazione - Sussistenza - Ragione: natura meramente economica del "gruppo di imprese".
Stato
decisa il 1995-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201318-01

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere

Gli atti di disposizione patrimoniale privi di seria contropartita eseguiti dagli amministratori a favore di una società dello stesso gruppo realizzano il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, dal momento che il fenomeno del collegamento societario (o del "gruppo di imprese") è di natura meramente economica, ma non scalfisce il principio dell'autonoma personalità giuridica di ciascuna società.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)