Sez. 5, Sentenza n. 4424 del 09/03/1999 Ud. (dep. 08/04/1999) Rv. 213116 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Atti dispositivi senza contropartita - Compiuti da un amministratore a favore di società dello stesso gruppo - Bancarotta per distrazione - Sussistenza - Ragione: natura meramente economica del gruppo di imprese.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui più imprese siano economicamente collegate, l'amministratore risponde degli atti di distrazione del patrimonio di una società anche se essi siano avvenuti a vantaggio di una "collegata", il cui fallimento -in ipotesi- influirebbe sulla stessa sopravvivenza della prima. Ciò in quanto ciascuna impresa, costituendo una entità giuridico-economica a sè stante, opera in un ambito di rapporti che le fanno direttamente ed esclusivamente capo e deve essere pertanto gestita con criteri funzionali esclusivamente al suo scopo specifico e senza pregiudizio sul suo patrimonio, sul quale i terzi fanno affidamento. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che intendeva giustificare l'atto distrattivo sostenendo che esso era stato compiuto nell'interesse della "capogruppo", il cui fallimento avrebbe travolto le altre società collegate).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)