Sez. 2, Sentenza n. 19413 del 15/09/2014 (Rv. 632365 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE | Mancata esecuzione della previsione contrattuale sulla determinazione del corrispettivo - Ricorso ai criteri indicati dall'art. 1657 cod. civ. - Necessità - Fondamento.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE
Nel contratto di appalto, qualora le parti non abbiano dato esecuzione alla previsione contrattuale sulla determinazione del corrispettivo, volta a stabilire la misurazione delle opere in contraddittorio tra appaltatore e direttore dei lavori, l'entità dei lavori realizzati e la relativa quantificazione devono essere accertati dal giudice, a mezzo di indagine tecnica, ai sensi dell'art. 1657 cod. civ., non costituendo la specificazione del prezzo dell'appalto elemento essenziale dell'accordo tra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1657
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)