Sez. 2, Sentenza n. 17386 del 30/08/2004 (Rv. 576378 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE | Poteri del giudice - Condizioni - Mancata pattuizione del corrispettivo - Tariffe del Genio Civile - Natura inderogabile - Esclusione.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE
In tema di appalto, la mancata determinazione del corrispettivo, in deroga alla disposizione generale di cui all'art. 1346 cod. civ., non è causa di nullità del contratto, giacché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 1657 cod.civ. in base alle tariffe vigenti o agli usi, e ciò anche quando le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non abbiano fornita la relativa prova; peraltro, qualora le parti non vi abbiano fatto preciso riferimento, le tariffe del Genio Civile non sono vincolanti ed inderogabili, avendo valore meramente indicativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1657, Cod. Civ. art. 1346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)