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Sez. 2, Sentenza n. 17386 del 30/08/2004 (Rv. 576378 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE | Poteri del giudice - Condizioni - Mancata pattuizione del corrispettivo - Tariffe del Genio Civile - Natura inderogabile - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576378-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE

In tema di appalto, la mancata determinazione del corrispettivo, in deroga alla disposizione generale di cui all'art. 1346 cod. civ., non è causa di nullità del contratto, giacché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 1657 cod.civ. in base alle tariffe vigenti o agli usi, e ciò anche quando le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non abbiano fornita la relativa prova; peraltro, qualora le parti non vi abbiano fatto preciso riferimento, le tariffe del Genio Civile non sono vincolanti ed inderogabili, avendo valore meramente indicativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1657, Cod. Civ. art. 1346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)