Sez. U, Sentenza n. 4430 del 25/02/2014 (Rv. 629591 - 01)
PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE | Bene di proprietà comunale - Costruzione sullo stesso di impianto sportivo - Inclusione nel patrimonio indisponibile per destinazione ad un pubblico servizio - Regressione al patrimonio disponibile - Condizioni - Accertata permanenza nel patrimonio indisponibile - Mera trascurata gestione dell'impianto - Insufficienza - Cessione della gestione in favore di privati - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE
La dismissione di un fondo incluso nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili di un Comune, ex art. 826, terzo comma, cod. civ. (nella specie, a seguito della destinazione ad un pubblico servizio mediante costruzione sullo stesso di un impianto sportivo aperto alla collettività), con conseguente regressione al patrimonio comunale disponibile, necessita di una manifestazione di volontà, espressa in un atto amministrativo, e la materiale cessazione della destinazione al servizio pubblico, non essendo sufficiente, a tale scopo, una trascurata gestione dell'impianto, sebbene prolungata, sicché la controversia inerente alla risoluzione di una successiva convenzione stipulata con un privato, ed avente ad oggetto la gestione e l'ampliamento del complesso sportivo, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, attenendo ad un rapporto di natura concessoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)