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Sez. 3, Sentenza n. 11608 del 22/06/2004 (Rv. 573822 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - MAGAZZINI GENERALI (DEPOSITO ALLA "RINFUSA") - POTERI ED OBBLIGHI - VENDITA DELLE COSE DEPOSITATE | Beni patrimoniali indisponibili - Effettiva destinazione ad uso pubblico - Necessità - Appartenenza a ente pubblico economico - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573822-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - MAGAZZINI GENERALI (DEPOSITO ALLA "RINFUSA") - POTERI ED OBBLIGHI - VENDITA DELLE COSE DEPOSITATE

Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché "destinati ad un pubblico servizio" ai sensi dell'art. 826, terzo comma cod. civ. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio. Pertanto non osta all'inquadramento nel patrimonio indisponibile l'appartenenza del bene a un ente pubblico economico, poiché sull'elemento soggettivo prevale quello oggettivo della destinazione concreta del bene al pubblico servizio (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel negare la natura locativa del contratto per la gestione del bar-ristorante ubicato presso i locali dell'Ente Fiere di Verona aveva ritenuto che il servizio fosse funzionalmente collegato alle finalità istituzionali dell'ente, individuate nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)