Sez. 2, Sentenza n. 1022 del 10/02/1984 (Rv. 433192 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - DIMOSTRAZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO DI UNA RESIDENZA EFFETTIVA DIVERSA DA QUELLA ANAGRAFICA - ACCERTATA CONOSCENZA O CONOSCIBILITÀ DI DETTA RESIDENZA EFFETTIVA DA PARTE DELL'ISTANTE O DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - DIMOSTRAZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO DI UNA RESIDENZA EFFETTIVA DIVERSA DA QUELLA ANAGRAFICA - ACCERTATA CONOSCENZA O CONOSCIBILITÀ DI DETTA RESIDENZA EFFETTIVA DA PARTE DELL'ISTANTE O DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - CONSEGUENZE.*
Nel caso in cui, eseguita la notificazione a norma dell'art. 140 cod. proc. civ., il destinatario dia la prova di una residenza effettiva diversa da quella anagrafica, deve accertarsi, ai fini della validità della notificazione, se l'istante e/o l'ufficiale giudiziario abbiano conosciuto o avrebbero potuto conoscere o meno, in base alla normale diligenza, tale situazione, comportando l'accertamento di quella conoscenza o conoscibilità l'Invalidità della notificazione eseguita nella residenza anagrafica stante l'esigenza di ulteriori diligenti ricerche per l'individuazione della nuova residenza (effettiva) del destinatario, con la conseguente adozione del rito notificatorio, rispettivamente, dell'art. 139 cod. proc. civ. o del successivo art. 143 a seconda del loro esito positivo o negativo. (V 5137/82, mass n 423007; (V 1714/82, mass n 419550; (V 3143/80, mass n 406933).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)