diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 509 del 23/02/1987 Cc. (dep. 03/04/1987) Rv. 175535 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE - COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175535-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE - COMUNICAZIONE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA - NECESSITÀ.*

In materia di notificazioni, è necessario che dell'avvenuta consegna dell'avviso al difensore nelle mani del portiere sia data notizia al destinatario mediante invio di lettera raccomandata, poiché è da ritenere che le modalità previste dal secondo capoverso dell'art. 169 cod. proc. pen. per le notificazioni allo imputato debbano essere applicate anche per quelle da effettuare al difensore. (contra 174534, 098452, 157371, 137595, 123084, 114722, 113611, 108954, 106897, 104088, 102902).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., DPR 08/08/1955 num. 666 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)