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Sez. 4, Sentenza n. 2042 del 22/12/1988 Cc. (dep. 14/01/1989) Rv. 180141 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - SOTTOSCRIZIONE DELL'ORIGINALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SPEDIZIONE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180141-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - SOTTOSCRIZIONE DELL'ORIGINALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SPEDIZIONE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Per la rituale notificazione di un atto processuale al difensore dell'imputato, qualora la copia sia consegnata a mani del portiere (o chi ne faccia le veci), a mente di quanto emerge dal combinato disposto di cui agli articoli 169 (siccome novellato, prima, con legge 18 giugno 1955, n. 517, e, poi, nel terzo e quinto comma, con legge 20 novembre 1982 n. 890, art. 15) e 175 del cod. proc. pen., nonché 4 delle disp. Att. D.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale dell'atto (da parte del portiere ricevente) né l'invio di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento (da parte dell'ufficiale giudiziario procedente), dovendosi il difensore annoverare tra le "altre persone", diverse dall'imputato, solo nei confronti del quale vanno osservate, ove ricorra, le formalità prescritte dal terzo comma dell'art. 169 detto cod. proc. pen.. (Conf mass n 102902; (Conf mass n 108785; (Conf mass n 114722; (Conf mass n 135781; (Conf mass n 163266; (Conf mass n 104088; (Conf mass n 108954; (Conf mass n 123084; (Conf mass n 147260; (Conf mass n 174534; (Conf mass n 106897; (Conf mass n 113611; (Conf mass n 129752; (Conf mass n 161265; (diff mass n 175535).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 4 CORTE COST., Legge 28/05/1931 num. 602 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)