diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3417 del 10/06/1998 Cc. (dep. 07/09/1998) Rv. 211227 - 01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE | Supplenza - Consigliere pretore dirigente con funzioni di magistrato d'appello - Divieto di destinarlo quale supplente ad un tribunale - Sussistenza dopo l'entrata in vigore del D.L.8 giugno 1992 n.306 - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211227-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE

Alla luce del disposto di cui all'art.21 sexies, comma 2, del D.L.8 giugno 1992 n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n.356, secondo cui "i magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di appello o con funzioni a queste ultime equiparate.....possono essere destinati....a qualunque altro ufficio con funzioni di merito", non possono più ritenersi applicabili le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura in data 5 novembre e 4 dicembre 1986 (notiziari nn.23 e 26 del 1986), secondo le quali non poteva disporsi la destinazione ad un tribunale, in qualità di supplente, ai sensi dell'art.105 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D.30 gennaio 1941 n.12, del consigliere dirigente di pretura pluripersonale con funzioni di magistrato d'appello. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso, in sede di risoluzione di conflitto, che potesse trovare applicazione il disposto di cui all'art.43, comma 2, c.p.p., cui uno dei due tribunali in conflitto aveva fatto ricorso nel presupposto, fra l'altro, che non potesse essere designato, in sostituzione di uno dei componenti del medesimo tribunale, il consigliere pretore dirigente della locale pretura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 43 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 21 sexies, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)