Sez. 1, Sentenza n. 6365 del 01/04/2004 (Rv. 571691 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Azione per il mantenimento e l'educazione o per gli alimenti "ex" art. 279 cod. civ. - Condizioni - Impossibilità di proporre l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale - Impossibilità sopravvenuta, derivante dall'omesso esperimento dell'azione di disconoscimento di paternità legittima nel termine di decadenza all'uopo stabilito - Inclusione.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE
Nel quadro dell'art. 279 cod. civ. ed ai fini di far valere i diritti (al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, ovvero agli alimenti) attribuiti al figlio naturale da tale norma, l'impossibilità di proporre l'azione, di cui all'art. 269 cod. civ., per la dichiarazione giudiziale di genitura naturale (impossibilità costituente, oltre all'accertamento del fatto procreativo, requisito per agire a tutela di quei diritti, e da intendersi non in senso assoluto) resta integrata anche qualora si tratti di impossibilità sopravvenuta, perché derivante dall'omesso esperimento, nel termine di decadenza all'uopo fissato, dell'azione di disconoscimento del padre legittimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Costituzione art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)