diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5633 del 09/06/1990 (Rv. 467626 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO - CONVENZIONE - VALIDITÀ - MANCANZA DI RICONOSCIMENTO FORMALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467626-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO - CONVENZIONE - VALIDITÀ - MANCANZA DI RICONOSCIMENTO FORMALE - IRRILEVANZA.*

Nel quadro normativo delineato dall'art. 30 cost., dall'art. 279 cod. civ. e dalle convenzioni internazionali ratificate e rese esecutive in Italia, l'Obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio trova la sua fonte immediata nel fatto della procreazione, anche se accertato incidenter tantum, e non nello status formale di figlio naturale. Pertanto, non ha causa illecita per contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico, ma bensì è pienamente valido, in quanto informato alla detta normativa, il contratto con il quale un genitore naturale, ammettendo che un soggetto è stato da lui procreato, si obblighi a mantenerlo, in una misura convenzionalmente determinata, indipendentemente dal suo riconoscimento formale. (V 7285/87, mass n 455373; (V 3015/86, mass n 446024).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)