Sez. L, Sentenza n. 1999 del 14/03/1985 (Rv. 439906 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DI UNA INDENNITÀ COME RIMBORSO SPESE O COME RETRIBUZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DI UNA INDENNITÀ COME RIMBORSO SPESE O COME RETRIBUZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il concetto di rimborso implica l'esistenza di una spesa fatta nell'interesse del datore di lavoro e non già per soddisfare una esigenza del lavoratore attinente agli obblighi, impliciti, della prestazione cui questi è tenuto contrattualmente, e lo stabilire (nella specie, ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità) se una determinata indennità sia stata al lavoratore versata a titolo di rimborso spese o di retribuzione costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (V 5039/82, mass n 422956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)