Sez. 4, Sentenza n. 11196 del 21/11/1996 Ud. (dep. 28/12/1996) Rv. 207385 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Mancanza della fase dibattimentale - Divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle acquisite nel dibattimento - Inapplicabilità - Decisione allo stato degli atti - Facoltà di utilizzare tutti gli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero - Sussistenza - Illegittima acquisizione di un atto di polizia giudiziaria - Onere dell'imputato di eccepire preliminarmente la circostanza - Possibili conseguenze di tale deduzione - Scelta del rito speciale - Successiva doglianza dell'utilizzazione di atti facenti parti del menzionato fascicolo - Possibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
Nel giudizio abbreviato, poiché manca la fase del dibattimento, non è applicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall'art. 526 cod. proc. pen., e vige, invece, il principio della decisione allo stato degli atti di cui all'art. 440, comma primo, cod. proc. pen., che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti acquisiti al fascicolo del pubblico ministero. Ne consegue che, qualora un atto di polizia giudiziaria sia stato illegittimamente acquisito al fascicolo del pubblico ministero, l'imputato ha l'onere di eccepire preliminarmente tale circostanza, affrontando le relative conseguenze, e cioè che il giudice non ritenga più il procedimento definibile allo stato degli atti e rigetti la richiesta di rito abbreviato. Il prevenuto, se nonostante tutto preferisce l'adozione del rito speciale, non può successivamente dolersi dell'utilizzazione di atti che fanno parte del menzionato fascicolo e che sono stati valutati dai giudici di merito, prima ancora di decidere in ordine alla responsabilità, per stabilire la definibilità del procedimento allo stato degli atti e l'ammissione al giudizio abbreviato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 526 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)