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Sez. 5, Sentenza n. 1876 del 18/12/1981 Ud. (dep. 22/02/1982) Rv. 152438 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - DOLO - ESTREMI - CONVINZIONE DI NON PRODURNE ALCUN DANNO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152438-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - DOLO - ESTREMI - CONVINZIONE DI NON PRODURNE ALCUN DANNO - IRRILEVANZA.*

Nella falsità ideologica in Atti pubblici le attestazioni non veritiere hanno Rilevanza giuridica indipendentemente da qualsiasi animus nocendi o decipiendi, per cui il delitto si configura anche quando la falsità sia stata commessa non solo senza l'intenzione di arrecare un danno, ma con la convinzione di non produrre alcuno o addirittura di recare un vantaggio.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)