Sez. 5, Sentenza n. 1876 del 18/12/1981 Ud. (dep. 22/02/1982) Rv. 152438 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - DOLO - ESTREMI - CONVINZIONE DI NON PRODURNE ALCUN DANNO - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - FALSITÀ IDEOLOGICA - DOLO - ESTREMI - CONVINZIONE DI NON PRODURNE ALCUN DANNO - IRRILEVANZA.*
Nella falsità ideologica in Atti pubblici le attestazioni non veritiere hanno Rilevanza giuridica indipendentemente da qualsiasi animus nocendi o decipiendi, per cui il delitto si configura anche quando la falsità sia stata commessa non solo senza l'intenzione di arrecare un danno, ma con la convinzione di non produrre alcuno o addirittura di recare un vantaggio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)