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Sez. 5, Sentenza n. 7184 del 03/06/1983 Ud. (dep. 02/08/1983) Rv. 160109 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160109-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESTREMI.*

In tema di falsità ideologica in Atti pubblici, il dolo si identifica con la coscienza e volontà di attestare fatti o situazioni non conformi al vero, cioè di rappresentare falsamente la realtà. Il fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno è estraneo alla configurazione del momento psicologico del reato, la cui obiettività giuridica è rappresentata dalla tutela dell'interesse sociale, che non sia menomato il credito attribuito agli Atti pubblici dall'ordinamento giuridico. (Conf mass n 156116; (Conf mass n 153485; (Conf mass n 152438; (Conf mass n 147364).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)