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Sez. 5, Sentenza n. 32469 del 16/04/2013 Ud. (dep. 25/07/2013) Rv. 256252 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta per distrazione - Depauperamento del patrimonio - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256252-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In materia di bancarotta fraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 216 l. fall., va inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell'attivo del compendio patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di bancarotta con riferimento alla mancata riscossione di una parte di un credito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)