Sez. L, Sentenza n. 16244 del 25/09/2012 (Rv. 624121 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori stranieri extracomunitari distaccati in Italia - Obbligo contributivo - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Difetto di cittadinanza italiana dei lavoratori - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di contribuzione previdenziale dovuta per lavoratori stranieri extracomunitari distaccati in Italia alle dipendenze di una collegata società italiana, fatta salva l'ipotesi in cui un accordo tra uno Stato membro della Comunità europea ed uno Stato extracomunitario preveda espressamente una deroga al principio della territorialità dell'obbligo contributivo per effetto di una condizione di reciprocità, la società distaccataria è tenuta ai correlativi obblighi contributivi previdenziali e assistenziali ove risulti accertata la sua posizione di effettiva datrice di lavoro, ricevendone le prestazioni con carattere di stabilità e di esclusività, a prescindere dal fatto che gli stessi lavoratori siano sprovvisti della cittadinanza italiana, stante il principio della territorialità delle assicurazioni sociali.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 37, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 40, DPR 18/10/2004 num. 334 art. 37 com. 11, Legge 04/03/1997 num. 83 art. 24, Regolam. Commissione CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)