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Sez. L, Sentenza n. 4351 del 04/03/2015 (Rv. 634804 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Impresa estera operante in Italia - Impiego sul territorio di dipendente, cittadini dello Stato di appartenenza dell'impresa - Obbligo contributivo - Sussistenza - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634804-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In materia di contribuzione previdenziale, l'impresa straniera che operi in Italia è tenuta, in forza del principio della territorialità delle assicurazioni sociali, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori impiegati nel territorio, ancorché essi siano cittadini dello Stato di provenienza dell'impresa, salva solo l'esistenza di eventuali deroghe previste in accordi internazionali. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente l'obbligo contributivo con riferimento ad appalto svolto da impresa della Bulgaria - all'epoca non appartenente alla Comunità Europea - con impiego in Italia di suoi dipendenti).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 37, Regolam. Commissione CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)