Sez. 2, Sentenza n. 2168 del 31/01/2006 (Rv. 586402 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - DIVISIONE - DEL FONDO DOMINANTE | Frazionamento del fondo dominante - Effetti - Permanenza del diritto a favore di ciascuna delle porzioni - Configurabilità - Sussistenza - Appartenenza a proprietari diversi - Irrilevanza - Fondamento.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - DIVISIONE - DEL FONDO DOMINANTE
In tema di servitù prediali, il principio della cosiddetta indivisibilità di cui all'art. 1071 cod. civ. comporta, nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente; poiché tale effetto si determina "ex lege", al riguardo non occorre alcuna espressa menzione negli atti traslativi attraverso i quali si determina la divisione del fondo dominante, sicché nel silenzio delle parti- in mancanza di specifiche clausole dirette ad escludere o limitare il diritto-la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza, a favore di ciascuna di quelle già componenti l'originario unico fondo dominante, ancora considerato alla stregua di un "unicum " al fini dell'esercizio della servitù, ancorché le singole parti appartengano a diversi proprietari, a nulla rilevando se alcune di queste, per effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguità con il fondo servente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1071
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)