Sez. 2, Sentenza n. 5686 del 19/11/1985 (Rv. 442877 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - RIFERIMENTO NELL'ATTO DI VENDITA ALL'ATTO COSTITUTIVO DI UNA SERVITÙ - EFFETTI - PORTATA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - RIFERIMENTO NELL'ATTO DI VENDITA ALL'ATTO COSTITUTIVO DI UNA SERVITÙ - EFFETTI - PORTATA.*
La servitù inerisce, rispettivamente dal lato attivo e passivo, al fondo dominante ed a quello servente, costituendone una qualitas, sicché essa si trasferisce automaticamente in caso di vendita di uno dei due fondi. Da ciò deriva che qualora venga venduto un immobile (o frazione di esso) a cui favore sia stato precedentemente costituita una servitù, il riferimento, nell'atto di compravendita, all'atto costitutivo della servitù, è giuridicamente irrilevante ai fini dell'esistenza della stessa, nel senso che esso è superfluo se la Costituzione era validamente avvenuta, mentre non può produrre alcun effetto nell'ipotesi di inesistenza derivante da Invalidità per qualsiasi motivo dell'atto costitutivo richiamato. Pertanto, il riferimento all'atto costitutivo si risolve in una dichiarazione del venditore in ordine alla consistenza della cosa compravenduta ed è giuridicamente rilevante solo nell'ipotesi di accertata difformità (determinata da cause preesistenti alla vendita, anche se gli effetti si verifichino, come nella evizione, in data successiva) tra la consistenza dichiarata e quella effettiva con conseguente turbamento dell'equilibrio sinallagmatico tra le attribuzioni patrimoniali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)