Sez. 2, Sentenza n. 6485 del 30/01/1986 Ud. (dep. 27/06/1986) Rv. 173257 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTO - FALSITÀ MATERIALE - GROSSOLANITÀ DEL FALSO - NOZIONE - INAPPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTO - FALSITÀ MATERIALE - GROSSOLANITÀ DEL FALSO - NOZIONE - INAPPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
La non punibilità del falso ex art. 49 cod. pen. si ha solo nella ipotesi di inidoneità dell'Azione che renda impossibile e non solo improbabile l'evento costitutivo dell'inganno della pubblica fede, per cui non si può parlare di "grossolanità del falso" quando l'uso del documento abbia sorpreso la buona fede del destinatario. (V mass n 103055; (V mass n 106254; (V mass n 109748; (V mass n 127749).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)