Sez. 5, Sentenza n. 1002 del 30/10/1968 Ud. (dep. 18/12/1968) Rv. 109748 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - FALSITA MATERIALE - INIDONEITA - NOZIONE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - FALSITA MATERIALE - INIDONEITA - NOZIONE.*
In tema di falsita materiale in atto pubblico, perche si possa parlare di inidoneita dell'Azione ai sensi dell'art. 49 primo cpv. Cod. pen., occorre che l'alterazione del documento sia riconoscibile ictu oculi (e, quindi, senza ricorrere a confronto con altri documenti o ad indagini di alcun genere) da qualsiasi persona normale (e cioe non di singolare ignoranza o negligenza) solo a tali condizioni il falso consistente nell'alterazione puo ritenersi assolutamente inidoneo ad offendere la pubblica fede. (V. 108960, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)