Sez. 1 - , Ordinanza n. 11883 del 18/06/2020 (Rv. 657957 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI | Insinuazione al passivo - Aggio del concessionario per la riscossione dei tributi - Concorsualità - Presupposti - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI
In tema di formazione dello stato passivo, il credito concernente l'aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)