Sez. 5 - , Sentenza n. 12759 del 21/04/2022 (Rv. 664581 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI IVA | Pendenza di procedura fallimentare tedesca - Iva non pagata e aggio per la riscossione - Formazione di cartella di pagamento - Insinuazione al passivo - Idoneità - Atto esecutivo - Esclusione - Conseguenze. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI IVA
In pendenza di una procedura fallimentare tedesca, sussiste il diritto del creditore erariale di procedere all'iscrizione a ruolo ed emettere la conseguente cartella di pagamento, costituendo quest'ultima un titolo esecutivo idoneo al fine di procedere all'insinuazione al passivo e non un atto esecutivo; ne deriva che il curatore difetta di interesse ad ottenere la caducazione della cartella, posto che la rilevanza dell'iscrizione e della cartella stessa deve essere apprezzata in sede concorsuale, al fine di accertare l'esistenza del diritto ad una quota o ad una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione, spettando al giudice del concorso e non a quello tributario anche la valutazione della natura concorsuale o meno dell'aggio, in applicazione del principio di cristallizzazione del passivo.
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17 com. 3, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)